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Statuto
Comunale |
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 28.11.2002 |
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| Il
Segretario Comunale |
Il
Sindaco |
| Avv.
Orlando Concetta |
Giovanna Zetti |
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*** |
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ELEMENTI
COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1. La Comunità di Martiniana Po è Ente autonomo
locale il quale ha rappresentatività generale
secondo i principi della Costituzione e della
legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con
i poteri e con gli istituti di cui al presente
Statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il
progresso civile, sociale ed economico della
propria comunità ispirandosi ai valori ed agli
obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la
cooperazione con tutti i soggetti pubblici e
privati e promuove la partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali, economiche e
sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune promuove anche rapporti di
collaborazione e scambio con altre comunità
locali, anche di altre Nazioni nei limiti e nel
rispetto degli accordi internazionali. Tali
rapporti possono esprimersi anche attraverso la
forma di gemellaggio.
4. Il Comune ispira la propria azione ai
seguenti criteri e principi:
a) alla promozione dell'iniziativa economica,
pubblica e privata;
b) alla realizzazione di un sistema globale ed
integrato di sicurezza sociale e di tutela
attiva della persona, anche con l'attivitàdelle
organizzazioni di volontariato;
c) alla tutela e allo sviluppo delle risorse
naturali, ambientali, storiche e culturali
presenti nel proprio territorio per garantire
alla collettività una migliore qualità della
vita.
5. Il Comune persegue obiettivi di
semplificazione e di recupero di efficienza nei
tempi dei procedimenti amministrativi, anche
mediante l'eliminazione degli organi collegiali
ritenuti non indispensabili per i fini
istituzionali dell'ente.
6. Il Comune attua idonei interventi, anche di
natura economica, ispirati al principio di
solidarietà e di eguaglianza sostanziale, per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate.
7. Il Comune, coerentemente alle tradizioni
locali, pone in essere iniziative atte a
promuovere e ad attuare il ruolo delle persone
anziane, affinché possano continuare a vivere
con reale, concreta ed attiva presenza nel
contesto sociale.
8. Il Comune promuove la partecipazione alla
vita pubblica nelle sue varie manifestazioni dei
cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri
regolarmente soggiornanti, nel rispetto dei
principi contenuti nella Legge 8 marzo 1994 n.
203 e nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.
286, attraverso le forme di partecipazione
disciplinate dal presente Statuto e non
riservate espressamente agli elettori.
Art. 3
Pari opportunità
1. Il Comune di Martiniana Po si impegna ad
attuare nella propria attività normativa ed
amministrativa, e nei limiti delle proprie
competenze, i principi di parità tra uomo e
donna di cui alla legge n. 125/91 e successive
modifiche ed integrazioni, allo scopo di
favorire l'occupazione femminile e di realizzare
l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel
lavoro, anche mediante l'adozione di misure
denominate "azioni positive per le donne", al
fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto,
impediscono la realizzazione di pari
opportunità
2. Il Comune di Martiniana Po promuove mediante
apposite norme regolamentari o altre azioni
positive, la presenza di entrambi i sessi nelle
giunte e negli altri organi collegiali del
Comune, nonché degli enti, aziende ed
istituzioni da esso dipendenti.
Art. 4
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità
adottando il metodo e gli strumenti della
programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei programmi dello Stato,
della Regione e della Provincia avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali e culturali operanti nel
proprio territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la
Provincia e con la Regione, sono informati ai
principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarietà e sussidiarietà nell'ambito
delle diverse sfere di autonomia.
4. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle
leggi statali e regionali ed in collaborazione
con la Comunità Montana ed altri enti pubblici,
il Comune si attiva nel settore dei servizi
sociali e dello sviluppo economico con
particolare riguardo al sostegno e alla
valorizzazione delle risorse umane e materiali
presenti nel territorio montano, favorendo ogni
iniziativa concertata con la Comunità Montana.
Art. 5
Territorio e sede Comunale
1. Il territorio del Comune è costituito dalle
seguenti borgate: Paris, Ostana, Culea, Tosello,
Pramorello, Bianco (Via Comba Novalet), San
Grato, Solombra, San Costanzo, Putetto, Vonera,
Saretto, storicamente riconosciute dalla
comunità
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq.
13,03 ed è confinante con i Comuni di Gambasca,
Revello, Brossasco.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato
nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali
si svolgono nella sede comunale. In casi del
tutto eccezionali e per particolari esigenze, il
Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi
dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate
o frazioni può essere disposta dal Consiglio
Comunale, previa consultazione popolare.
Art. 6
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la
pubblicazione delle deliberazioni, delle
ordinanze, dei manifesti e degli atti in genere
che devono essere portati a conoscenza del
pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire
l'accessibilità l'integralità e la facilità di
lettura.
3. Il Responsabile del procedimento cura
l'affissione degli atti di cui al 1' comma
avvalendosi del Messo Comunale e, su
attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta
pubblicazione.
Art. 7
Stemma e Gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si
identifica con il nome di Martiniana Po.
2. Lo stemma è strutturato come segue: troncato,
il PRIMO, ritroncato di rosso e di argento, alla
lettera maiuscola M, attraversante, di azzurro;
il SECONDO, scaccato d'oro e di nero, di tre
tiri e di diciotto pezzi, con ornamenti
esteriori da Comune.
3. Il gonfalone consiste in un drappo azzurro,
riccamente ornato di ricami d'argento e caricato
dallo stemma sopra descritto con la iscrizione
centrata in argento, recante la denominazione
del Comune; le parti di metallo e i cordoni sono
argentati; l'asta verticale è ricoperta di
velluto azzurro, con bullette argentate poste a
spirale; nella freccia è rappresentato lo stemma
del Comune e sul gambo è inciso il nome; la
cravatta è composta da nastri tricolorati dai
colori nazionali frangiati d'argento.
4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze,
accompagnato dal Sindaco si può esibire il
gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
5. L'uso dello stemma e la riproduzione di tali
simboli da parte di associazioni ed enti
operanti nel Comune può essere autorizzato con
atto del Sindaco.
Art. 8
Consiglio Comunale dei ragazzi e consulte
giovanili
1. Il Comune, allo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla
vita collettiva, può promuovere l'elezione del
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle consulte
giovanili.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento
del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle
consulte giovanili sono stabiliti in appositi
regolamenti.
Art. 9
Autonomia impositiva e contabile
1. Il Comune ha autonomia impositiva e
finanziaria, che si svolge nell'ambito del
proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. In questo ambito, l'autonomia impositiva
potrà tenere conto delle esigenze delle
categorie di persone disagiate.
3. Il Comune può nello stesso ambito e nella
propria autonomia impositiva e contabile,
promuovere lo sviluppo economico e produttivo
del territorio, al fine di incrementare i
livelli occupazionali
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTUALE
Titolo I
ORGANI DI GOVERNO
Art. 10
Organi
1. Sono organi di governo del Comune: il
Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
Art. 11
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando
l'intera comunità determina l'indirizzo ed
esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla
legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 12
Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e
le competenze previste dalla legge e svolge le
sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai
criteri, alle modalità ed ai procedimenti
stabiliti nel presente Statuto e nelle norme
regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai
principi di pubblicità trasparenza e legalità
ai fini di assicurare il buon andamento e
l'imparzialità
3. Nell'adozione degli atti fondamentali,
privilegia il metodo e gli strumenti della
programmazione, perseguendo il raccordo con la
programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la
individuazione degli obiettivi e delle finalità
da raggiungere e la destinazione delle risorse e
degli strumenti necessari all'azione da
svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di
solidarietà
6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi
per la nomina e la designazione dei
rappresentanti presso enti, aziende ed
istituzioni, rimanendo assegnata al Consiglio la
sola nomina di quei rappresentanti attribuiti
per legge.
7. Il Consiglio Comunale deve procedere
all'approvazione degli indirizzi per la nomina
presso enti, aziende ed istituzioni entro il
termine di 45 giorni dall'insediamento, in
mancanza si intendono confermati i precedenti
indirizzi.
Art. 13
Sedute e convocazione
1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute
ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate
ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte
le proposte di deliberazioni inerenti
all'approvazione delle linee programmatiche del
mandato, del bilancio di previsione e del
rendiconto della gestione.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate
almeno cinque giorni liberi prima del giorno
stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In
caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che
formula l'ordine del giorno, e ne presiede i
lavori, secondo le norme del Regolamento.
5. Gli adempimenti previsti dal Comma IV, in
caso di dimissioni, decadenza, rimozione,
impedimento, sospensione o decesso del Sindaco
sono assolti dal Vicesindaco.
6. La convocazione è effettuata mediante avvisi
scritti contenenti le questioni da trattare, da
consegnare a ciascun consigliere nel domicilio
eletto nel territorio del Comune, a cura del
Messo Comunale, o altro personale addetto.
L'avviso scritto può prevedere anche una seconda
convocazione, da tenersi comunque in un giorno
diverso.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con
altri argomenti da trattarsi in aggiunta a
quelli per cui è stata già effettuata la
convocazione è sottoposta alle medesime
condizioni di cui ai commi precedenti e può
essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui
è stata convocata la seduta.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno può
avvenire all'inizio della seduta consiliare, su
proposta del Sindaco e con il consenso di tutti
i Consiglieri.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi
i casi i casi di seduta segreta, previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplina il
funzionamento, in tal senso disponendo il
Sindaco nell'ordine del giorno.
10. L'elenco degli argomenti da trattare deve
essere affisso all'albo pretorio del Comune e
negli appositi spazi, almeno entro il giorno
precedente a quello stabilito per la prima
adunanza, al fine di consentire la
partecipazione della popolazione.
11. La prima convocazione del Consiglio Comunale
subito dopo le elezioni per il suo rinnovo,
viene indetta nei modi e nei termini previsti
per legge.
12. Le riunioni del Consiglio hanno luogo di
norma presso la sede del palazzo comunale.
Art. 14
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono
presentate, da parte del Sindaco, sentita la
Giunta, le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare durante il
mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno
diritto di intervenire nella definizione delle
linee programmatiche, proponendo le
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal regolamento del
Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio
provvede a verificare l'attuazione di tali
linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi
Assessori, e dunque entro il 30 settembre di
ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere
ad integrare, nel corso della durata del
mandato, con adeguamenti strutturali e/o
modifiche, le linee programmatiche, sulla base
delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico
amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo
Consiliare il documento di rendicontazione dello
stato di attuazione e di realizzazione delle
linee programmatiche. Detto documento è
sottoposto all'approvazione del Consiglio,
previo esame del grado di realizzazione degli
interventi previsti.
Art. 15
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo
seno commissioni permanenti.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le
materie di competenza, il funzionamento, le
modalità di nomina e la loro composizione nel
rispetto del criterio proporzionale, e di pari
opportunità tra uomo e donna, per quanto
possibile, assicurando in esse la presenza, con
diritto di voto, di almeno un rappresentante per
ogni gruppo. Può essere previsto un sistema di
rappresentanza per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare
ai lavori Sindaco, Assessori, Commissari di
altre commissioni, organismi associativi,
funzionari e rappresentanti di forze sociali,
politiche ed economiche per l'esame di specifici
argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il
Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo
richiedano.
5. Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento
può costituire commissioni speciali per esperire
indagini conoscitive ed inchieste. Con l'atto
costitutivo saranno determinate le modalità di
nomina e la loro composizione e costituzione e
saranno disciplinati i limiti e le procedure
d'indagine. La costituzione delle Commissioni
speciali può essere richiesta da un quarto dei
Consiglieri in carica. La proposta dovrà
riportare il voto favorevole della maggioranza
dei Consiglieri assegnati.
Art. 16
Commissioni di controllo e garanzia
1. Nel Comune di Martiniana Po le minoranze sono
garantite nell'esercizio dei diritti e nella
partecipazione alla vita e alla dialettica
democratica, secondo le disposizioni stabilite
nei regolamenti.
2. La Commissione bilancio, ove costituita,
assume anche le funzioni di controllo e garanzia
ai sensi dell'art. 44, comma 1', primo periodo
del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Il Consiglio può istituire altre commissioni
di controllo e garanzia, legate a specifiche
esigenze.
4. La composizione, la durata, le modalità del
controllo e della garanzia ed i poteri delle
commissioni sono stabiliti dal regolamento.
5. Il controllo riguarda gli atti degli organi
politici e si esprime con una valutazione di
legittimità ed anche di merito, limitata alla
richiesta di riesame.
6. Il Presidente delle commissioni di controllo
e di garanzia deve essere esponente delle
opposizioni, ed è eletto dal Consiglio.
7. La delibera di istituzione dovrà essere
adottata a maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio.
Art. 17
Attribuzioni delle Commissioni
1. Compito principale delle Commissioni
permanenti è l'esame preparatorio degli atti
deliberativi del Consiglio al fine di favorire
il migliore esercizio delle funzioni dell'organo
stesso.
2. Compito delle Commissioni speciali è l'esame
di materie relative a questioni di carattere
particolare o generale individuate dal Consiglio
Comunale.
3. Le modalità di svolgimento delle funzioni di
garanzia e controllo da parte delle apposite
commissioni è disciplinata dal regolamento, e/o
dalla deliberazione di istituzione.
Art. 18
Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei
Consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono
esercitate da colui che, nell'elezione a tale
carica, ha ottenuto la maggiore cifra
individuale ai sensi dell'art. 73, del decreto
legislativo n. 267/2000, con esclusione del
Sindaco neo-eletto e dei Candidati alla carica
di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi del
comma 11 del medesimo articolo 73.
3. A parità di voti sono esercitate dal più
anziano d'età
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere
sono disciplinate dalla legge.
Art. 19
Decadenza dei Consiglieri
1. I Consiglieri Comunali che non intervengono
alle sedute per tre volte consecutive, senza
giustificato motivo, sono dichiarati decaduti
con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata
da parte del Consigliere interessato, provvede
con atto scritto, ai sensi dell'art. 7 della
Legge 07.08.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio
del procedimento amministrativo.
3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le
cause giustificative delle assenze, nonchè
fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque, non può
essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla
data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo
termine, il Consiglio esamina e infine delibera,
tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del
Consigliere interessato.
Art. 20
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del
diritto di iniziativa e di controllo del
Consigliere comunale, previsti dalla legge sono
disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e
degli emendamenti, che incidono in modo
sostanziale sulle stesse, è subordinato
all'acquisizione dei pareri previsti dalla
legge, in osservanza del principio del giusto
procedimento.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un
domicilio nel territorio comunale.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di
ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle
aziende, istituzioni o enti dipendenti, dai
Consorzi e dalle società partecipate, tutte le
notizie e informazioni utili all'espletamento
del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le
forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto
di visionare gli atti e i documenti, anche
preparatori e di conoscere ogni altro atto
utilizzato ai fini dell'attività amministrativa
e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte
del Sindaco, un'adeguata e preventiva
informazione sulle questioni sottoposte
all'Organo, anche attraverso l'attività della
conferenza dei capigruppo.
5. L'informazione, salvo i casi in cui la
documentazione sia allegata all'avviso di
convocazione, avviene con il deposito presso gli
Uffici Comunali, entro i 2 giorni antecedenti la
data della riunione, del materiale relativo alle
questioni che saranno sottoposte al Consiglio,
secondo modalità previste dal regolamento.
6. Il Sindaco, al fine di illustrare i contenuti
delle deliberazioni da assumere, o per altre
questioni rilevanti, può convocare la conferenza
dei capigruppo.
7. Il capogruppo impedito a partecipare alla
riunione, può indicare un sostituto.
8. Nell'ipotesi di deliberazioni consiliari che
devono adempiere ad urgenti termini di legge o
per altri giustificati motivi, tali informazioni
possono essere fornite verbalmente dal Sindaco o
dal relatore.
Art. 21
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi
secondo quanto previsto nel regolamento e ne
danno comunicazione al Segretario Comunale e al
Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà e
nelle more della designazione, i capigruppo sono
individuati nei Consiglieri, non componenti la
Giunta, che abbiano riportato il maggior numero
di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza
dei capi gruppo e le relative attribuzioni. Ai
gruppi consiliari saranno assicurate, per
esplicare le proprie funzioni, idonee strutture
fornite tenendo presenti le esigenze comuni a
ciascun gruppo e la consistenza di ognuno di
essi.
3. I Consiglieri Comunali possono costituire
gruppi non corrispondenti alle liste elettorali
nei quali sono stati eletti.
Art. 22
Giunta Comunale
1. La Giunta è l'organo di impulso e di governo
del Comune, collabora con il Sindaco al governo
del Comune e impronta la propria attività ai
principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed
in attuazione delle decisioni fondamentali
approvate dal Consiglio Comunale. In
particolare, la Giunta esercita le funzioni di
indirizzo politico amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni, e verifica la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 23
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un
numero di assessori nominati dal Sindaco tra un
minimo di 2 ed un massimo di 4, in modo da
assicurare la presenza complessivamente di un
numero dispari di componenti.
2. Potranno essere nominati sino a n. 01
Assessori tra cittadini non Consiglieri, purchè
eleggibili ed in possesso di documentati
requisiti di prestigio, professionalità e
competenza amministrativa.
3. Gli assessori extra consiliari sono
equiparati a tutti gli effetti agli assessori di
estrazione consiliare; partecipano al Consiglio,
senza diritto di voto, per illustrare argomenti
concernenti la propria delega.
Art. 24
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della
Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio e
deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori
dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità la posizione e
lo stato giuridico degli Assessori, nonchè gli
istituti della decadenza e della revoca sono
disciplinati dalla legge; non possono comunque
far parte della Giunta coloro che abbiano tra
loro o con il Sindaco rapporti di parentela
entro il terzo grado, di affinità di primo
grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco,
la Giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazione degli eletti in occasione del
rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 25
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal
Sindaco, che coordina e controlla l'attività
degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno
delle riunioni, anche tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di
funzionamento della Giunta sono stabilite in
modo informale dalla stessa.
3. Le sedute, che non sono pubbliche, sono
valide se è presente la maggioranza dei
componenti e le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti, compreso il Sindaco.
Art. 26
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel
governo del Comune e compie gli atti che, ai
sensi di legge o del presente Statuto, non siano
riservati al Consiglio e non rientrino nelle
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario
Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei
Servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, d'attuazione agli indirizzi generali espressi dal
Consiglio e svolge attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso.
Art. 27
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente
con l'intervento della metà dei componenti
assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli
sui contrari, salvo che la legge o lo Statuto
prevedano una maggioranza diversa. Il Consiglio
Comunale, in seconda convocazione, delibera
validamente con l'intervento di almeno un terzo
dei Consiglieri assegnati. Nell'adozione dei
regolamenti il Consiglio Comunale delibera con
la metà più uno dei Consiglieri assegnati e a
maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola
con votazione palese. Sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle
qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
Qualora la legge o regolamenti prevedano
espressamente la nomina di un rappresentante
della minoranza e nella votazione questi non
risulti eletto si sostituirà l'ultimo eletto
dalla maggioranza con il rappresentante della
minoranza che ha riportato il maggior numero di
voti nell'ambito dei designati dalle minoranze
stesse.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel
caso in cui debbano essere formulate valutazioni
e apprezzamenti su persone il Presidente dispone
la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle
proposte di deliberazione sono curate dei
responsabili di procedimento; la verbalizzazione
degli atti e delle sedute del Consiglio e della
Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo
le modalità e i termini stabiliti dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. Il Segretario Comunale non partecipa alle
sedute, quando si trova in uno dei casi di
incompatibilità ; in tal caso è sostituito in
via temporanea da un componente del collegio
nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal
Presidente, dal Segretario e dal Consigliere
anziano e per la Giunta dall'Assessore anziano.
7. Tra gli Assessori è Assessore anziano il più
anziano di età
8. I verbali delle sedute vengono pubblicati
all'Albo Pretorio per quindici giorni, fatte
salve diverse disposizioni speciali.
Art. 28
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai
cittadini secondo le modalità stabilite nella
legge che disciplina altresì i casi di
ineleggibilità di incompatibilità lo stato
giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo
responsabile dell'amministrazione, sovrintende
alle verifiche di risultato connesse al
funzionamento dei servizi comunali, impartisce
direttive al Segretario Comunale, al Direttore,
se nominato, ed ai responsabili degli uffici in
ordine agli indirizzi amministrativi e
gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli
dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e
sovrintende all'espletamento delle funzioni
statali o regionali attribuite al Comune. Egli
ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull'attività degli
Assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina,
alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale,
nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione,
e sentite le categorie interessate, a coordinare
gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi, e dei servizi pubblici,
nonchè previo accordo con i responsabili
territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di
apertura al pubblico degli uffici localizzati
nel territorio, considerando i bisogni delle
diverse fasce di popolazione interessate, con
particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge,
sono assegnate dal presente Statuto e dai
regolamenti, attribuzioni quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di
autorganizzazione delle competenze connesse
all'ufficio.
Art. 29
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale
dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte
di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è
l'organo responsabile dell'amministrazione del
Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e
amministrativa del Comune, nonchè l'attività
della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere
accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;
c) convoca i comizi per i referendum previsti
dal decreto legislativo 267/2000;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti
previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo
nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale,
se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione
della Giunta Comunale, le funzioni di direttore
generale, nel caso in cui non sia stipulata la
convenzione con altri comuni per la nomina del
direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna, in base ad
esigenze effettive e verificabili;
h) ha la rappresentanza in giudizio dell'ente,
salvo che la causa verta su atti gestionali, nel
qual caso la rappresentanza giudiziale spetta al
competente responsabile del servizio.
Art. 30
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni
di vigilanza, acquisisce direttamente presso
tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli
atti, anche riservati, e può disporre
l'acquisizione di atti, documenti e informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società per azioni, appartenenti all'ente,
tramite i rappresentanti legali delle stesse,
informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti
del Comune e promuove, direttamente o
avvalendosi del Segretario Comunale, o del
Direttore, se nominato, le indagini e le
verifiche amministrative sull'intera attività
del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte
ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni
pubbliche svolgano le loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza
con gli indirizzi attuativi espressi dalla
Giunta.
4. Provvede a far osservare lo Statuto e i
regolamenti comunali.
Art. 31
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni
di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del
giorno delle sedute e dispone la convocazione
del Consiglio Comunale, che presiede ai sensi
del regolamento. Quando la richiesta è formulata
da un quinto dei Consiglieri provvede alla
convocazione del Consiglio, entro un termine non
superiore a venti giorni;
b) convoca e presiede la conferenza dei
capigruppo consiliari, secondo la disciplina
regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze
consiliari e negli organismi pubblici di
partecipazione popolare, dal Sindaco presiedute
nei limiti previsti dalle leggi;
d) ha potere di delega generale o parziale delle
sue competenze ed attribuzioni ad uno o più
Assessori;
e) propone argomenti da trattare in Giunta, ne
dispone la convocazione e la presiede;
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da
sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza
consiliare.
Art. 32
Dimissioni ed impedimento del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco
al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20
giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale
termine, si procede allo scioglimento del
Consiglio, con contestuale nomina di un
Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene
accertato da una commissione di 3 persone,
eletta dal Consiglio Comunale e composta da
soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama,
nominati in relazione allo specifico motivo
dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento
viene attivata dal Vicesindaco, o, in mancanza,
dall'Assessore più anziano di età che vi
provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni
dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle
ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in
seduta pubblica, salvo sua diversa
determinazione, anche su richiesta della
commissione, entro dieci giorni dalla
presentazione.
Art. 33
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal
Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte
le sue funzioni in caso di assenza o
impedimento. Il Vicesindaco è l'assessore che a
tale funzione viene designato nel documento
programmatico.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o
impedimento del Vicesindaco, esercitano le
funzioni sostitutive del Sindaco secondo
l'ordine di anzianità dato dall'età
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed
agli Assessori deve essere fatta comunicazione
al Consiglio ed agli organi previsti dalla
legge.
Art 34
Rappresentanza legale
1. La rappresentanza legale del Comune di
Martiniana Po, spetta al Sindaco, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto legislativo n.
267/2000, salvo quanto attribuito ai
responsabili degli uffici e dei servizi dagli
articoli 107 e seguenti del medesimo decreto
legislativo.
2. In particolare la rappresentanza negoziale,
cioè la stipula dei contratti e la formazione
degli atti unilaterali a contenuto negoziale,
per conto dell'Ente, spetta al responsabile
dell'ufficio o servizio a ciò deputato, secondo
l'organizzazione interna.
3. Gli atti di diritto privato a contenuto non
negoziale, sono parimenti attribuiti agli organi
burocratici dell'Ente, secondo la specifica
organizzazione esistente, così la legittimazione
passiva alla ricezione degli atti sia a
contenuto negoziale che non negoziale.
4. Nel caso previsto dall'ultima parte del comma
precedente, l'indirizzo dell'atto al Sindaco del
Comune si intende rivolto al competente
responsabile dell'ufficio o servizio.
Art. 35
Rappresentanza giudiziale
1. Il Comune di Martiniana Po, in ossequio al
principio di separazione tra funzioni di
indirizzo e funzioni gestionali, sta in giudizio
in persona del responsabile dell'ufficio o
servizio competente per materia. Il responsabile
competente, è individuato, ai sensi dell'art.
107 del decreto legislativo n. 267/2000,
nell'organo burocratico che ha compiuto l'atto,
o che ha posto in essere il comportamento, o che
ha competenza nella specifica materia.
2. Per una corretta individuazione della
competenza attribuita ai singoli responsabili
degli uffici e dei servizi si fa riferimento :
- agli atti di nomina, ai sensi dell'art. 50,
comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 ;
- all'attribuzione all'unità organizzativa cui
il responsabile è preposto, dei procedimenti
amministrativi, oggetto di controversia, ai
sensi dell'articolo 4 della Legge 241/90 ;
- all'assegnazione dei poteri gestionali e di
spesa sulla base del piano delle risorse e degli
obiettivi.
3. Quanto stabilito al comma precedente, vale
sia per la legittimazione attiva, di proporre le
liti, che per la legittimazione passiva, di
resistere alle liti, nonchè per il potere di
transigere e conciliare.
4. Per la responsabilità amministrativa,
contabile e penale, vale il principio della
personalità della responsabilità di cui agli
articoli 27 e 28 della Costituzione, e pertanto
non si applicano le norme stabilite nei commi
precedenti.
5. Per i casi residuali in cui il giudizio
civile o amministrativo si instaura su atti o
comportamenti non riferiti ad una competenza
gestionale, ma ad una competenza
politico-istituzionale, nonchè per i casi di
atti demandati espressamente alla competenza
degli organi di governo del Comune, la
rappresentanza giudiziale spetta al Sindaco.
6. Quando la rappresentanza giudiziale è
attribuita al responsabile dell'ufficio o
servizio, questi, con proprio atto di
determinazione, si costituisce in giudizio,
nominando il legale di fiducia ed impegnando la
relativa spesa, salvi i casi, previsti dalla
legge, di capacità a stare in giudizio senza
l'assistenza del difensore.
7. Quando la rappresentanza giudiziale è
attribuita al Sindaco, questi si costituisce in
giudizio, previa deliberazione di autorizzazione
della Giunta Comunale, individua il legale di
fiducia con proprio decreto e demanda
l'assunzione dell'impegno di spesa al
responsabile del servizio.
Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI
CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 36
Partecipazione popolare
1. Il Comune garantisce e promuove la
partecipazione singola o associata, all'attività
dell'Ente, al fine di assicurarne il buon
andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime
attraverso l'incentivazione delle forme
associative e di volontariato e il diritto dei
singoli a intervenire nel procedimento
amministrativo.
3. L'Amministrazione può attivare forme di
consultazione per acquisire il parere dei
soggetti su specifici problemi.
4. Allo scopo di favorire l'incontro tra
popolazione attiva e istituti tradizionali di
democrazia rappresentativa si stabilisce la
facoltà per i singoli o le associazioni di
illustrare in Consiglio proposte, petizioni,
istanze. Luoghi di incontro tra Amministrazione
e funzionari e popolazione, potranno
essere,fuori dal Consiglio, assemblee convocate
dall'Amministrazione o da organismi di
partecipazione su temi specifici al fine di
informare, gestire e risolvere problemi.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 37
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di
associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Il Comune può promuovere e istituire la
consulta delle associazioni.
Art. 38
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con
esclusione dei partiti politici, contributi
economici da destinarsi allo svolgimento
dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a
disposizione delle associazioni, di cui al comma
precedente, a titolo di contributo in natura,
strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di
godimento delle strutture, beni o servizi
dell'ente è stabilita in apposito regolamento o
atto di indirizzo, in modo da garantire a tutte
le associazioni pari opportunità
4. Il Comune può gestire servizi in
collaborazione con le associazioni di
volontariato, riconosciute a livello nazionale e
inserite nell'apposito albo regionale.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi
in denaro o natura dell'ente devono redigere
apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 39
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per
un coinvolgimento della popolazione in attività
volte al miglioramento della qualità della vita
personale, civile o sociale, in particolare
delle fasce in costante rischio di
emarginazione, nonché per la tutela
dell'ambiente
CAPO III
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Art. 40
Consultazioni
1. l'amministrazione Comunale può indire
consultazioni della popolazione allo scopo di
acquisire pareri e proposte in merito
all'attività amministrativa.
2. Le forme e la disciplina di tali
consultazioni, e degli altri istituti di
partecipazione di cui al presente capo, sono
stabilite in apposito regolamento o atto di
indirizzo.
Art. 41
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel
territorio comunale, può rivolgersi in forma
collettiva, agli organi dell'amministrazione,
per sollecitarne l'intervento su questioni di
interesse comune o per esporre esigenze di
natura collettiva.
2. Non sono ammesse petizioni sulle materie
precluse ai referendum ai sensi del presente
Statuto.
3. Le firme in calce al testo comprendente le
richieste che sono rivolte all'amministrazione
devono essere autenticate ai sensi di legge.
4. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale
entro 30 giorni, la sottopone al giudizio di
ammissibilità della Giunta Comunale, che si
pronuncia sentito il parere del Segretario
Comunale e, quindi, entro i successivi 60 giorni
dalla pronuncia di ammissibilità la assegna in
esame all'organo competente e ne invia copia ai
gruppi presenti in Consiglio Comunale.
5. In caso di pronuncia di inammissibilità della
petizione, la deliberazione relativa viene
comunicata ai primi tre firmatari e pubblicata
mediante affissione negli appositi spazi.
6. Il contenuto della decisione dell'organo
competente, unitamente al testo della petizione,
è pubblicizzato mediante affissione negli
appositi spazi e, comunque, in modo tale da
permetterne la conoscenza a tutti i firmatari
che risiedono nel territorio del Comune.
Art. 42
Proposte
1. Un gruppo di promotori non inferiore a 5 può
avanzare al Sindaco proposte volte a collaborare
con gli organi comunali e finalizzate ad
indicare agli stessi il contenuto di
deliberazioni da assumere in ordine alle
funzioni amministrative del Comune.
2. La proposta, indirizzata al Sindaco, deve
indicare il contenuto della deliberazione da
assumere, e deve essere corredata dalle firme
dei promotori, e da quelle di un numero di
elettori del Comune non inferiore al 40% degli
iscritti alle liste elettorali.
3. Le firme dei promotori e degli elettori
devono essere autenticate ai sensi di legge.
4. La proposta, qualora risultino adempiute le
formalità richieste dal presente Statuto, viene
affissa all'albo Pretorio entro 5 giorni dalla
ricezione.
5. Si applicano alle proposte le stesse
limitazioni all'ammissibilità che il presente
Statuto prevede per i referendum.
6. l'ammissibilità della proposta viene
deliberata dalla Giunta Comunale, su parere del
Segretario Comunale e, ove occorra, degli altri
responsabili dei servizi competenti per materia,
o, in caso di particolare complessità o per
altri giustificati motivi, su parere di esperti
esterni.
7. Il Sindaco assegna l'istruttoria della
proposta ai competenti responsabili di servizio
e, una volta completata, ed acquisiti i pareri
di cui all'articolo 49 del decreto legislativo
n. 267/2000, trasmette la proposta, unitamente
ai pareri, all'organo competente e ai gruppi
presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni
dalla delibera di ammissibilità
8. l'organo competente può sentire i proponenti
e deve adottare le sue determinazioni in via
formale entro 60 giorni dal ricevimento della
proposta.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente
sono pubblicate negli appositi spazi e sono
comunicate formalmente ai promotori.
Art. 43
Referendum
1. Su iniziativa di almeno 5 promotori, un
numero di elettori residenti non inferiore al
35% degli iscritti nelle liste elettorali del
Comune, può chiedere che vengano indetti
referendum consultivi, in tutte le materie di
competenza comunale.
Il referendum può essere indetto altresì
- dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati;
- dalla Giunta, nei soli casi previsti dal
regolamento apposito.
2. Non possono essere indetti referendum in
materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi
statali o regionali e quando sullo stesso
argomento è già stato indetto un referendum
nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse
dalla potestà referendaria le seguenti materie:
- Statuto Comunale;
- Regolamento del Consiglio Comunale;
- Piano Regolatore Generale e Strumenti
Urbanistici;
- Gli atti di bilancio e di assunzione di mutui;
- Gli accordi di programma sottoscritti
dall'amministrazione Comunale;
- Gli atti in materia di personale;
- Le ordinanze contingibili ed urgenti;
- Gli atti relativi a procedimenti
espropriativi;
- Nomine, elezioni, designazioni, revoche,
dichiarazioni di decadenza e in generale atti o
questioni concernenti persone.
3. Non sono ammissibili referendum in contrasto
con i principi fondamentali della Costituzione
Repubblicana o referendum il cui risultato
esporebbe il Comune a responsabilità nei
confronti di terzi, o a difficoltà finanziarie.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve
essere di immediata comprensione, tale da non
ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse richieste di referendum, anche
in ordine all'oggetto di atti amministrativi già
approvati dagli organi competenti del Comune, ad
eccezione di quelli relativi alle materie di cui
al precedente comma 2.
6. Il quesito referendario, qualora risultino
adempiute le formalità richieste dal presente
Statuto e dall'apposito regolamento, viene
affisso all'albo Pretorio entro 5 giorni dalla
ricezione.
7. l'ammissibilità del quesito referendario
viene deliberata dalla Giunta Comunale, su
parere del Segretario Comunale e, ove occorra,
degli altri responsabili dei servizi competenti
per materia, o, in caso di particolare
complessità o per altri giustificati motivi, su
parere di esperti esterni.
8. Il Consiglio Comunale approva un regolamento
nel quale vengono stabilite le procedure di
ammissibilità le modalità di raccolta delle
firme, lo svolgimento delle consultazioni, la
loro validità e la proclamazione del risultato.
9. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del
risultato della consultazione referendaria entro
60 giorni dalla proclamazione dei risultati e
provvede in merito all'oggetto della stessa.
10. Non si procede agli adempimenti del comma
precedente se non ha partecipato alle
consultazioni almeno la metà più uno degli
aventi diritto.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni
approvate dai cittadini nella consultazione
referendaria deve essere adeguatamente motivato
e deliberato dalla maggioranza assoluta dei
Consiglieri Comunali.
12. Nel caso in cui il quesito, sottoposto a
referendum, sia approvato dalla maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, il
Consiglio Comunale e la Giunta non possono
assumere decisioni contrastanti con essa.
13. La richiesta di referendum, comunque, deve
essere presentata tra il 1' giugno ed il 31
ottobre di ogni anno per prevedere la spesa
occorrente in sede di predisposizione del
bilancio di previsione dell'anno successivo.
Art. 44
Accesso agli atti
1. Ciascuno ha libero accesso alla consultazione
degli atti dell'amministrazione Comunale e dei
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi
pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione
soltanto gli atti che esplicite disposizioni
legislative dichiarano riservati o sottoposti a
limiti di divulgazione, nel rispetto del diritto
alla riservatezza di terzi di cui alla legge
675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo
comma, deve avvenire senza particolari
formalità con richiesta motivata
dell'interessato, nei tempi stabiliti da
apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o
funzionario che ha in deposito l'atto,
l'interessato può rinnovare la richiesta per
iscritto al Sindaco del Comune, che deve
comunicare le proprie determinazioni in merito,
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
stessa.
5. Il diniego deve essere motivato.
Art. 45
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle
aziende speciali e delle istituzioni, sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per
espressa disposizione di legge o per effetto di
una temporanea e motivata dichiarazione del
Sindaco che ne vieti l'esibizione qualora la
loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, di Enti o di
Imprese, ovvero sia di pregiudizio agli
interessi del Comune.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che
dei sistemi tradizionali della notificazione e
della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei
mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad
assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta,
tempestiva, inequivocabile, completa e per gli
atti aventi una pluralità indistinta di
destinatari, deve avere carattere di generalità
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta
norme atte a garantire l'informazione ai
cittadini, nel rispetto dei principi sopra
enunciati e disciplina la pubblicazione per gli
atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto
1990 n.241.
Art. 45
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere
al Sindaco interrogazioni in merito a specifici
problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere
motivata e fornita entro 60 giorni.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 46
Costituzione in forma associata
1. può essere costituito in forma associata con
altri Comuni o con la Comunità Montana,
l'Ufficio del Difensore Civico.
2. l'organizzazione dell'ufficio del Difensore
Civico comunale, deve essere improntato ai
seguenti principi: professionalità competenza
giuridico-amministrativa e contabile, e
indipendenza.
TITOLO III
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 47
Obiettivi dell'attività amministrativa
1. Il Comune basa la propria attività
amministrativa sui principi di democrazia, di
partecipazione, di trasparenza, di efficienza,
di efficacia, di economicità e di semplicità
delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i
dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti
a provvedere sulle istanze degli interessati nei
modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal
presente Statuto e dai regolamenti di
attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le
esigenze dei cittadini, attua le forme di
partecipazione previste dal presente Statuto,
nonché forme di cooperazione con altri Comuni e
con la Provincia.
CAPO II
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 48
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi
pubblici che abbiano per oggetto la produzione
di beni e servizi o l'esercizio di attività
rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità
locale.
2. Per quanto non disciplinato dal presente
Statuto, si applica la normativa statale e
comunitaria vigente in materia di servizi
pubblici locali.
Art. 49
Forme di gestione dei servizi pubblici a
rilevanza industriale
1. Il Consiglio Comunale organizza i servizi
pubblici locali secondo quanto disposto dalla
specifica normativa di settore, e secondo le
norme di attuazione della normativa comunitaria.
2. La proprietà delle reti e degli impianti non
può essere ceduta, se non ad una società di
capitali a prevalente capitale pubblico locale,
la cui quota di maggioranza è incedibile.
3. Il Comune, anche in forma associata, per la
gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali, qualora sia
separata dall'attività di erogazione dei
servizi, si avvale:
a) di società di capitali appositamente
costituite;
b) di imprese idonee da individuare mediante
procedure di evidenza pubblica.
4. Per l'erogazione del servizio è indetta gara,
nel rispetto della disciplina di settore e dei
livelli standards, qualitativi, quantitativi,
ambientali, di equa distribuzione sul territorio
e di sicurezza definiti dalla competente
autorità di settore, o, in mancanza, dal
Consiglio Comunale.
5. La gara è espletata secondo le norme vigenti
e le competenze stabilite dal Testo Unico
sull'ordinamento degli enti locali.
6. Le condizioni contrattuali sono contenute in
apposito contratto di servizio.
7. Nella scelta delle forme organizzative dei
servizi pubblici locali a rilevanza industriale,
il Comune di Martiniana Po, persegue l'obiettivo
di assicurare alla comunità amministrata,
adeguati livelli di qualità di quantità di
sicurezza e di equa distribuzione sul
territorio, di economicità di efficacia ed
efficienza, con particolare riguardo alla
garanzia dei livelli minimi a favore delle fasce
svantaggiate della popolazione, in un quadro di
tutela prioritaria degli utenti e dei
consumatori.
Art. 50
Forme di gestione dei servizi pubblici privi di
rilevanza industriale
1. Il Consiglio Comunale può organizzare la
gestione dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza industriale, anche in forma associata,
mediante:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate
dal Comune e da altri enti locali, regolate dal
codice civile;
d) in economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia
opportuno procedere ad affidamento ai soggetti
di cui alle lettere a) ,b) e c).
2. Il Consiglio Comunale può affidare
direttamente i servizi culturali e del tempo
libero anche ad associazioni e fondazioni
costituite o partecipate dal Comune.
3. I servizi privi di rilevanza industriale ed i
servizi culturali possono essere affidati a
terzi, in base a procedure di evidenza pubblica,
quando sussistano ragioni tecniche, economiche e
di utilità sociale.
4. I rapporti tra il Comune ed i soggetti
erogatori dei servizi, di cui al presente
articolo, sono regolati da appositi contratti di
servizio.
Art. 51
Gestione in economia
l. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in
economia sono disciplinati da appositi
regolamenti.
Art. 52
Azienda speciale e consortile
1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle
norme legislative e statutarie, delibera gli
atti costitutivi di aziende speciali, anche
consortili, per la gestione dei servizi pubblici
locali, nei casi ammessi dalla legge.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende speciali e consortili, sono disciplinati
dall'apposito Statuto e da propri regolamenti
interni approvati, questi ultimi, dal consiglio
di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il
presidente delle aziende speciali, sono nominati
dal Sindaco, con proprio decreto, tra coloro che
abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere
Comunale e comprovate esperienze di
amministrazione, per studi compiuti, per
funzioni esercitate presso aziende pubbliche o
private o per uffici ricoperti.
4. Il consiglio di amministrazione ed il
presidente delle aziende consortili sono
nominati in conformità di quanto previsto dallo
statuto, dalla convenzione e dai regolamenti del
consorzio, ed in coerenza con le norme stabilite
dal Testo Unico sugli Enti Locali.
5. I servizi di competenza delle aziende
speciali possono essere esercitati anche al di
fuori del territorio comunale, previa
stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità
e la migliore qualità dei servizi.
Art. 53
Istituzione
1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di
servizi privi di rilevanza industriale, che
necessitano di particolare autonomia gestionale,
costituisce istituzioni mediante apposito atto
contenente il relativo regolamento di disciplina
dell'organizzazione e dell'attività
dell'istituzione, previa redazione di apposito
piano tecnico - finanziario dal quale risultino:
i costi dei servizi, le forme di finanziamento e
le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi
i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente l' comma
determina, altresì la dotazione organica di
personale e l'assetto organizzativo
dell'istituzione, le modalità di esercizio
dell'autonomia gestionale, l'ordinamento
finanziario e contabile, le forme di vigilanza e
di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a
personale assunto con rapporto di diritto
privato e pubblico, nonché collaborazioni ad
alto contenuto di professionalità
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal
Consiglio Comunale al momento della costituzione
ed aggiornati in sede di esame del bilancio
preventivo e del rendiconto consuntivo
dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono : il
consiglio di amministrazione, il presidente ed
il direttore.
Art. 54
Organi dell'Istituzione
1. Il consiglio di amministrazione ed il
Presidente dell'istituzione sono nominati dal
Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per
l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate
esperienze di amministrazione, per studi
compiuti, per funzioni esercitate presso aziende
o istituzioni pubbliche o private o per uffici
ricoperti.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli
eventuali ulteriori requisiti specifici
richiesti ai componenti, la durata in carica, la
posizione giuridica e lo "status" dei componenti
il consiglio di amministrazione, nonché le
modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti
gli atti di gestione a carattere generale
previsti dal regolamento.
4. Il presidente rappresenta e presiede il
consiglio di amministrazione, vigila
sull'esecuzione degli atti del consiglio ed
adotta, in caso di necessità ed urgenza, i
provvedimenti di sua competenza da sottoporre a
ratifica nella prima seduta del consiglio di
amministrazione.
5. Il direttore dell'istituzione è nominato dal
Sindaco, con le modalità previste dal
regolamento; dirige tutta l'attività
dell'istituzione, è il responsabile del
personale, garantisce la funzionalità dei
servizi, adotta i provvedimenti necessari ad
assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle
decisioni degli organi delle istituzioni.
Art. 55
Nomina e revoca amministratori delle Aziende
Speciali e delle Istituzioni
1. Gli amministratori delle aziende e delle
istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei
termini di legge, sulla base dei "curricula" dei
candidati.
2. Il presidente ed i singoli componenti possono
essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni
di legge, per documentata inefficienza o per
difformità rispetto agli indirizzi e alle
finalità dell'amministrazione.
Art. 56
Società a partecipazione pubblica locale.
1. Negli statuti delle società a partecipazione
pubblica devono essere previste le forme di
raccordo e collegamento tra le società stesse ed
il Comune.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria
importanza, o di una pluralità di servizi, la
partecipazione del Comune, unitamente a quella
di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria.
3. Il Comune può per l'esercizio dei servizi
pubblici privi di rilevanza industriale di cui
all'articolo 113 bis del decreto legislativo n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
e per la realizzazione delle opere necessarie al
corretto svolgimento del servizio, nonchè per la
realizzazione di infrastrutture ed altre opere
di interesse pubblico, che non rientrino ai
sensi della vigente legislazione statale e
regionale, nelle competenze istituzionali di
altri enti, costituire apposite società per
azioni senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria, anche in deroga ai vincoli
derivanti da disposizioni di legge specifici.
l'atto costituivo della società deve prevedere
l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o
più amministratori e sindaci. Nel caso di
servizi pubblici locali una quota delle azioni
può essere destinata all'azionariato diffuso e
resta comunque sul mercato.
4. La scelta del socio privato o l'eventuale
collocazione sul mercato dei titoli azionari
deve avvenire secondo procedure di evidenza
pubblica, anche qualora la partecipazione
pubblica sia maggioritaria.
5. l'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto
di quote o azioni, devono essere approvati dal
Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere
garantita la rappresentatività dei soggetti
pubblici negli organi di amministrazione.
6. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra
soggetti di specifica competenza tecnica e
professionale e nel concorrere agli atti
gestionali considera gli interessi dei
consumatori e degli utenti.
7. Il Sindaco o un suo delegato partecipa
all'assemblea dei soci in rappresentanza
dell'ente.
8. Per quanto non disposto dal presente Statuto,
si rinvia alla normativa vigente in materia di
società a partecipazione pubblica locale.
CAPO III
GESTIONE ASSOCIATA
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Art. 57
Gestione associata dei servizi e delle funzioni.
l. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri
Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per
promuovere e ricercare le forme associative più
appropriate tra quelle previste dalla legge in
relazione alle attività ai servizi, alle
funzioni da svolgere ed agli obiettivi da
raggiungere.
Art. 58
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni
statali ed altri enti pubblici al fine di
fornire in modo coordinato funzioni e servizi
pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie.
Art. 59
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione
di consorzi con altri enti locali, per la
gestione associata di uno o più servizi, secondo
le norme previste per le aziende speciali in
quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva,
a maggioranza assoluta dei componenti, una
convenzione, ai sensi del precedente articolo,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a
carico del consorzio della trasmissione al
Comune degli atti fondamentali, che dovranno
essere pubblicati con le modalità previste dal
presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte
dell'assemblea del consorzio con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 60
Delega di funzioni alla Comunità Montana
1. Il Comune di Martiniana Po fa parte della
Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto.
2. I rappresentanti del Comune di Martiniana Po,
in seno agli organi della Comunità Montana, sono
nominati secondo le norme stabilite nello
Statuto Comunitario e nel Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale, con deliberazione
assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati, può delegare alla comunità montana
l'esercizio associato di funzioni e/o di servizi
del Comune.
4. Il Comune, in caso di delega, si riserva
poteri di indirizzo e controllo.
5. I rapporti tra il Comune e la Comunità
Montana, in merito alle funzioni e/o servizi
delegati, sono disciplinati in apposita
convenzione.
Art. 61
Accordi di programma
1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione
di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in
relazione alla competenza primaria o prevalente
del Comune sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare i
tempi, le modalità di finanziamento e ogni altro
connesso adempimento.
2. l'accordo di programma, consistente nel
consenso unanime del Presidente della Regione,
del Presidente della Provincia, dei Sindaci
delle amministrazioni interessate, viene
definito in un'apposita conferenza, la quale
provvede altresì all'approvazione formale
dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto
del Presidente della Regione, e comporti
variazioni degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal Consiglio Comunale entro 30
giorni, a pena di decadenza.
Art. 62
Programmazione negoziata
1. Il Comune di Martiniana Po, al fine di
assicurare uno sviluppo sostenibile del
territorio, promuove e valorizza tutte le forme
di programmazione negoziata previste dalla
legislazione vigente, quale forma di
semplificazione amministrativa finalizzata allo
sviluppo economico e civile della comunità
amministrata.
2. Il Comune di Martiniana Po, promuove altresà
ogni altra forma collaborativa con i privati,
con l'obiettivo di una migliore realizzazione
dell'interesse pubblico allo sviluppo economico
ed urbanistico del territorio.
CAPO IV
UFFICI E PERSONALE
Art. 63
Principi strutturali e organizzazione
1. l'amministrazione del Comune si esplica
mediante il perseguimento di obiettivi specifici
e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) Un'organizzazione del lavoro per progetti,
obiettivi, programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle
produttività e dei carichi funzionali di lavoro
e del grado di efficacia dell'attività svolta da
ciascun elemento dell'apparato;
c) L'individuazione di responsabilità
strettamente collegata all'ambito di autonomia
decisionale dei soggetti;
d) Il superamento della separazione rigida delle
competenze nella divisione del lavoro e il
conseguimento della massima flessibilità delle
strutture e del personale e della massima
collaborazione tra gli uffici.
Art. 64
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la
dotazione organica del personale e, in
conformità alle norme del presente Statuto,
l'organizzazione degli uffici e dei servizi,
sulla base della distinzione tra funzione
politica e di controllo, attribuita al Consiglio
Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di
gestione amministrativa, attribuita al Direttore
Generale, se nominato, ed ai responsabili degli
uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i
principi di autonomia, trasparenza ed efficienza
e secondo criteri di funzionalità economicità
di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base
dell'individuazione delle esigenze dei
cittadini, adeguando costantemente la propria
azione amministrativa e i servizi offerti,
verificando la rispondenza ai bisogni e l'economicità
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico
vengono fissati per il miglior soddisfacimento
delle esigenze dei cittadini.
Art. 65
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, attraverso il regolamento di
organizzazione, stabilisce le norme generali per
l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici e, in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura
organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e
servizi e tra questi, il Direttore e gli organi
di governo.
2. I regolamenti si uniformano al principio
secondo cui agli organi di governo è attribuita
la funzione politica di indirizzo e di
controllo, intesa come potestà di stabilire in
piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione
amministrativa in ciascun settore e di
verificarne il conseguimento; al Direttore
Generale ed ai responsabili dei servizi spetta,
ai fini del perseguimento degli obiettivi
assegnati, il compito di definire, congruamente
con i fini istituzionali, gli obiettivi più
operativi e la gestione amministrativa, tecnica
e contabile, secondo i principi di
professionalità e responsabilità
Art. 66
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali svolgono la propria
attività al servizio e nell'interesse dei
cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad
assolvere con correttezza e tempestività agli
incarichi di competenza dei relativi uffici e
servizi e, nel rispetto delle competenze dei
rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi
assegnati. Egli è altresì direttamente
responsabile degli uffici e dei servizi e dei
risultati conseguiti nell'esercizio delle
proprie funzioni.
CAPO V
PERSONALE DIRETTIVO
Art. 67
Direttore Generale
1. Il Sindaco può conferire le funzioni di
Direttore Generale al Segretario Comunale.
Art. 68
Funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le direttive che,
a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle
gestioni dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di efficacia ed efficienza tra i responsabili di
servizio, che allo stesso rispondono
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
Art. 69
Compiti del direttore generale
1. Il Direttore Generale predispone la proposta
del piano delle risorse e degli obiettivi e del
piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle
norme della contabilità sulla base degli
indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti
funzioni:
a) Predispone, sulla base delle direttive
stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o
di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) Organizza e dirige il personale,
coerentemente con gli indirizzi funzionali
stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta ;
c) Verifica l'efficacia e l'efficienza
dell'attività degli uffici e del personale ad
essi preposto;
d) Promuove i procedimenti disciplinari nei
confronti dei responsabili degli uffici e dei
servizi e adotta le sanzioni sulla base di
quanto prevede il regolamento, in armonia con le
previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) Autorizza le missioni, le prestazioni di
lavoro straordinario, i congedi, i permessi, i
recuperi, dei responsabili dei servizi e del
personale dipendente;
f) Emana gli atti di esecuzione delle
deliberazioni non demandati alla competenza del
Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) Gestisce i processi di mobilità interna del
personale;
h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili
dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e
la distribuzione dell'organico effettivo,
proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali
provvedimenti in merito;
i) Esercita ogni altra funzione affidatagli dal
Regolamento sugli uffici e sui servizi.
Art. 70
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili provvedono ad organizzare gli
uffici e i servizi ad essi assegnati in base
alle indicazioni ricevute dal Direttore
Generale, se nominato, ovvero dal Segretario
Comunale, e secondo le direttive impartite dal
Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Essi, nell'ambito delle competenze loro
assegnate, provvedono a gestire l'attività
dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a
raggiungere gli obiettivi indicati dal
Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla
Giunta Comunale.
Art. 71
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei
servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi
stipulano in rappresentanza dell'ente i
contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei
canoni, gestiscono le procedure di appalto e di
concorso e provvedono agli atti di gestione
finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni
di spesa.
2. Essi provvedono, altresì al rilascio delle
autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre
le seguenti funzioni:
a) Presiedono le commissioni di gara e di
concorso, assumono le responsabilità dei
relativi procedimenti e designano gli altri
membri;
b) Rilasciano le attestazioni e le
certificazioni;
c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le
diffide e ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e conoscenza, ivi
compresi, per esempio, i bandi di gara e gli
avvisi di pubblicazione degli strumenti
urbanistici;
d) Provvedono alle autenticazioni e alle
legalizzazioni;
e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei
manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di
pagamento di sanzioni amministrative e
dispongono l'applicazione delle sanzioni
accessorie;
g) Pronunciano le altre ordinanze previste da
norme di legge o di regolamento ad eccezione di
quelle di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 267/2000;
h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei
confronti del personale ad essi sottoposto e
adottano le sanzioni nei limiti e con le
procedure previste dalla legge e dal
regolamento;
i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle
deliberazioni della Giunta e del Consiglio e
alle direttive impartite dal Sindaco e dal
Direttore;
j) Forniscono al Direttore, nei termini di cui
al regolamento di contabilità gli elementi per
la predisposizione della proposta di piano delle
risorse e degli obiettivi;
k) Concedono le licenze agli obiettori di
coscienza in servizio presso il Comune;
l) Rispondono, nei confronti del Direttore
Generale, del mancato raggiungimento degli
obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi
possono delegare le funzioni, di cui ai commi
precedenti, al personale ad essi sottoposto, pur
rimanendo responsabili del regolare adempimento
dei compiti loro assegnati.
Art. 72
Incarichi dirigenziali di alta specializzazione
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti
e le modalità previste dalla legge, e dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, può deliberare al di fuori della
dotazione organica, l'assunzione con contratto a
tempo determinato di personale dirigenziale o di
alta specializzazione, nel caso in cui tra i
dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe
professionalità
2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del
posto o per altri gravi motivi, può assegnare,
nelle forme e con le modalità previste dal
regolamento, la titolarità di uffici e servizi a
personale assunto con contratto a tempo
determinato o incaricato con contratto di lavoro
autonomo, ai sensi dell'articolo 110 del decreto
legislativo n. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono
essere trasformati a tempo indeterminato, salvo
che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 73
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni
esterne, ad alto contenuto di professionalità
con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari, per il conferimento
degli incarichi di collaborazione a soggetti
estranei all'amministrazione, devono stabilirne
la durata, che non può essere superiore alla
durata del programma, e i criteri per la
determinazione del relativo trattamento
economico.
Art. 74
Uffici di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del
Sindaco, della Giunta Comunale o degli
Assessori, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituite da dipendenti dell'ente o da
collaboratori assunti a tempo determinato,
purché l'ente stesso non sia dissestato e/o
versi in situazione strutturalmente deficitaria.
Art. 75
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale é nominato dal
Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed é
scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la
stipulazione di convenzioni con altri comuni per
la gestione associata dell'Ufficio del
Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico
del Segretario Comunale sono stabiliti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale presta consulenza
giuridica agli organi politici del Comune e ai
singoli Consiglieri.
Art. 76
Funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale partecipa alle
riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i
verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e,
rispettivamente, all'Assessore Anziano e al
Consigliere Anziano.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a
commissioni di studio e di lavoro interne
all'ente, e, con l'autorizzazione del Sindaco, a
quelle esterne; egli, su richiesta, formula i
pareri ed esprime valutazioni di ordine
tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al
Sindaco, agli Assessori ed ai singoli
Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri
le richieste di trasmissione delle deliberazioni
della Giunta soggette a controllo eventuale del
Difensore Civico.
4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli
Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte
di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del
Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia
necessaria l'assistenza di un notaio, e
autentica le scritture private e gli atti
unilaterali a contenuto negoziale,
nell'interesse dell'ente, ed esercita infine
ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto
o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
CAPO VI
LA RESPONSABILITA'
Art. 77
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali
sono tenuti a risarcire al Comune i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio,
secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 78
Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario, il
Direttore e i dipendenti comunali, che,
nell'esercizio delle funzioni loro conferite
dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad
altri, per dolo o colpa grave, un danno
ingiusto, sono personalmente obbligati a
risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo
l'ammontare del danno cagionato
dall'amministratore, dal segretario o dal
dipendente, si rivale agendo contro questi
ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale
dell'amministratore, del Segretario, del
Direttore o del dipendente che abbia violato
diritti di terzi, sussiste, sia nel caso di
adozione di atti o di compimento di operazioni,
sia nel caso di omissioni o nel ritardo
ingiustificato di atti od operazioni al cui
compimento l'amministratore o il dipendente
siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata
da atti od operazioni di organi collegiali del
Comune, sono responsabili in solido, il
presidente ed i membri del collegio che hanno
partecipato all'atto od operazione. La
responsabilità è esclusa per coloro che abbiano
fatto constatare nel verbale il proprio
dissenso.
Art. 79
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile
che abbia maneggio di denaro del Comune o sia
incaricato della gestione dei beni comunali,
nonchè chiunque si ingerisca, senza legale
autorizzazione, nel maneggio del denaro del
Comune, deve rendere il conto della gestione ed
è soggetto alle responsabilità stabilite dalle
norme di legge e di regolamento.
CAPO VII
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 80
Ordinamento
1. l'ordinamento della finanza del Comune è
riservato alla legge, e, nei limiti da essa
previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune
è titolare di autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti
in materia, è altresì titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio
demanio e patrimonio.
Art. 81
Entrate
1. Le entrate finanziarie del Comune sono
costituite da imposte proprie, addizionali e
compartecipazioni ad imposte erariali e
regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali,
ed altre entrate proprie anche di natura
patrimoniale, risorse per investimenti, e da
ogni altra entrata stabilita per legge o
regolamento.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla
legge il Comune istituisce, sopprime e
regolamenta, con deliberazione consiliare,
imposte, tasse e tariffe.
3. Il Comune applica le imposte tenendo conto
della capacità contributiva dei soggetti passivi
secondo i principi di progressività stabiliti
dalla Costituzione, ed applica le tariffe in
modo da privilegiare le categorie più disagiate
della popolazione.
Art. 82
Statuto del Contribuente
1. Il Comune assume e fa propri i principi della
legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente
disposizioni in materia di "Statuto dei diritti
del contribuente". In particolare, e salvo
quanto indicato nella citata legge, il rapporto
tra Ente e contribuente sarà ispirato ai
principi della buona fede e della massima
collaborazione, della trasparenza e della
semplificazione, con l'adozione di disposizioni
idonee a rendere un'adeguata e chiara
informazione al contribuente, anche nelle
ragioni e nelle motivazioni che sostengono i
provvedimenti in materia impositiva.
2. Gli atti normativi del Comune, in materia
tributaria, si intendono conseguentemente
adeguati ai principi della suddetta legge n.
212/2000, i cui contenuti sono pienamente e
completamente recepiti ed applicabili.
Art. 83
Attività finanziaria
1. Il bilancio di previsione, il conto
consuntivo e gli altri documenti contabili,
dovranno favorire una lettura per programmi ed
obiettivi affinché siano consentiti, oltre al
controllo finanziario e contabile, anche quello
sulla gestione e quello relativo all'efficacia
dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare
proposte al Consiglio Comunale, in materia di
gestione economico finanziaria dell'Ente.E'
facoltà del Consiglio richiedere agli organi e
agli uffici competenti specifici pareri e
proposte in ordine agli aspetti finanziari ed
economici della gestione e di singoli atti
fondamentali, con particolare riguardo
all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli
aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio
del Revisore del Conto e ne specificano le
attribuzioni di controllo, di impulso, di
proposta e di garanzia, con l'osservanza della
legge, dei principi civilistici concernenti il
controllo delle società per azioni e del
presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate
forme e procedure per un corretto ed equilibrato
raccordo operativo-funzionale tra la sfera di
attività del Revisore e quella degli organi e
degli uffici dell'Ente.
Art. 84
Servizio di tesoreria comunale
1. Il Comune di Martiniana Po, per la gestione
finanziaria, si avvale di un servizio di
tesoreria, finalizzato alla riscossione delle
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia
dei titoli e valori e agli adempimenti connessi
previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai
regolamenti comunali o da norme pattizie.
Art. 85
Revisore del Conto
1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere
requisiti prescritti dalle norme
sull'ordinamento delle autonomie locali, deve
possedere quelli di eleggibilità fissati dalla
legge per l'elezione a Consigliere Comunale e
non ricadere nei casi di incompatibilità
previsti dalla legge.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori
cause di incompatibilità al fine di garantire
la posizione di imparzialità ed indipendenza.
Saranno altresì disciplinate con regolamento le
modalità di revoca e di decadenza, applicando,
in quanto compatibili, le norme del codice
civile relative ai sindaci delle S.p.A. -.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con
modalità e limiti definiti dal regolamento il
revisore avrà diritto d'accesso agli atti e
documenti connessi alla sfera delle sue
competenze.
Art. 86
Controlli interni di gestione
1. Il Comune, al fine di realizzare i controlli
interni previsti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva, promuove intese,
accordi, collaborazioni e convenzioni con altri
Enti per l'esercizio coordinato od associato
delle funzioni di controllo interno.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 87
Rapporti tra le fonti normative
1. Le norme statutarie e regolamentari devono
essere conformi alla Costituzione, alle leggi
costituzionali e alle leggi statali, nei limiti
delle competenze espressamente attribuite alle
leggi statali dalla Costituzione e
compatibilmente ai vincoli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea.
2. l'attività normativa del Comune si conforma
alla legislazione regionale, per le materie che
la Costituzione attribuisce alla competenza
legislativa delle Regioni, riaffermando, per le
materie di competenza comunale e per le norme di
organizzazione dell'ente, la piena autonomia
statutaria e regolamentare, nei limiti stabiliti
al comma precedente.
Art. 88
Adeguamento delle fonti normative comunali a
leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei
regolamenti devono essere apportati, nel
rispetto dei principi dell'ordinamento comunale
contenuti nella Costituzione, nel decreto
legislativo n. 267/2000 ed in altre leggi e
nello Statuto stesso, entro i 120 giorni
successivi all'entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
2. Gli Statuti ed i regolamenti si intendono
automaticamente aggiornati in adeguamento alle
nuove disposizioni di legge, qualora si tratti
di leggi fondamentali per l'ordinamento
comunale, o di leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
Art. 89
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30
giorni dall'affissione all'albo pretorio
comunale. |
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