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REGOLAMENTO COMUNALE PER "LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA" AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE

INDICE
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 3 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 4 - La struttura organizzativa

Art. 5 - Le iniziative comunali

Art. 6 - Le tutele e le garanzie

Art. 7 - Le attività di coordinamento

Art. 8 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 9 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 10 - Norme finali

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione


1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2
Istituzione del Registro De.C.O.


1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.3
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro


1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

3bis. La Commissione potrà essere costituita in forma associata con altri Comuni che hanno istituito o intendono istituire il DE.C.O. ; in tal caso la nomina dei componenti la Commissione viene concordata dai Sindaci e disposta con atto congiunto dei medesimi.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Art.4
La struttura organizzativa


1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 5
Le iniziative comunali


1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresà ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 6
Le tutele e le garanzie


1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 7
Le attività di coordinamento


1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 8
Promozione di domande di registrazione ufficiale


1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 3 anni.

Art. 9
Riferimento alle normative statali e regionali


1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 10
Norme finali


1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.
 

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