REGOLAMENTO COMUNALE PER "LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA" AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE
INDICE
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O.
Art. 3 - Le segnalazioni ai fini della
iscrizione nel Registro
Art. 4 - La struttura organizzativa
Art. 5 - Le iniziative comunali
Art. 6 - Le tutele e le garanzie
Art. 7 - Le attività di coordinamento
Art. 8 - Promozione di domande di registrazione
ufficiale
Art. 9 - Riferimento alle normative statali e
regionali
Art. 10 - Norme finali
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del
T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con
D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2
dello Statuto, tra i propri fini istituzionali
anche, in particolare, l'assunzione di adeguate
iniziative dirette a sostenere ogni forma
d'intervento culturale a sostegno del patrimonio
di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative
alle attività agro-alimentari riferite a quei
prodotti, loro confezioni, sagre e
manifestazioni che, per la loro tipicità locale,
sono motivo di particolare interesse pubblico e,
come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività
che, nel rispetto della legge, comportano
l'affermazione sostanziale del principio di cui
al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si
manifesta in direzione:
a) dell'indagine conoscitiva diretta ad
individuare l'esistenza di originali e
caratteristiche produzioni agro-alimentari e
loro tradizionali lavorazioni e confezioni che,
a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli
di evidenza pubblica, e di promuoverne la
protezione nelle forme previste dalla legge al
fine di garantire il mantenimento delle loro
qualità attraverso l'istituzione di un albo
comunale delle produzioni agro-alimentare e di
un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di
Origine);
b) dell'assunzione, nella fattispecie di
prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro
consistere culturale e tradizionale siano
meritevoli di riconoscimento protettivo da parte
degli organi ufficiali preposti, di iniziative
di valorizzazione per le quali il Comune si
avvale della struttura organizzativa di cui
all'art. 4 del presente regolamento per gli
adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di
coordinamento, in attività di ricerca storica
finalizzata alla individuazione di ogni fonte
che, per il conseguimento delle finalità di cui
al presente articolo sia meritevole di
attenzione;
d) di promuovere o sostenere iniziative esterne
favorendo anche attraverso interventi
finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti
compatibilità di bilancio, ricercando forme di
sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti
singoli ed associati, singoli e privati a favore
delle associazioni che abbiano nei loro
programmi istituzionali la salvaguardia dei beni
culturali e tradizionali nell'ambito delle
attività agro-alimentari e che non abbiano alcun
fine di lucro.
e) di rilasciare un marchio De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine) al fine di
attestare l'origine del prodotto oltre alla sua
composizione.
Art. 2
Istituzione del Registro De.C.O.
1. Viene istituito presso la competente
struttura comunale un apposito registro per
tutti i prodotti tipici agro-alimentare
segnalati e denominati.
Art.3
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel
Registro
1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel
registro De.C.O. (Denominazione Comunale di
Origine) per tutti i prodotti segnalati e
denominati possono essere fatte da chiunque
ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O.
devono essere corredate da una adeguata
documentazione in carta libera, diretta ad
evidenziare le caratteristiche del prodotto, con
particolare riferimento a quelle analitiche e di
processo.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel
registro della De.C.O. si pronuncia una
Commissione nominata dal Sindaco. Nella
commissione sono di norma rappresentati gli
esperti del settore agro-alimentare e gli
operatori in forma singola o associata. La
commissione approverà i disciplinari di
produzione i quali saranno vincolanti per la
concessione della De.C.O.
3bis. La Commissione potrà essere costituita in
forma associata con altri Comuni che hanno
istituito o intendono istituire il DE.C.O. ; in
tal caso la nomina dei componenti la Commissione
viene concordata dai Sindaci e disposta con atto
congiunto dei medesimi.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e
connesse produzioni iscritte nell'albo possono
fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione
Comunale di Origine) per tutti i prodotti
segnalati e denominati completata dal numero di
iscrizione.
Funge da Segretario il responsabile del
procedimento.
Art.4
La struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa a cui viene
attribuita la competenza in ragione degli
adempimenti previsti dal presente regolamento è
definita nell'ambito dell'organizzazione dei
servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di
cui al comma precedente è anche responsabile di
tutti i procedimenti previsti dal presente
regolamento.
Art. 5
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di
cui ha la disponibilità la massima divulgazione
delle disposizioni previste dal presente
regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione
pubblica a cui affidare ogni utile informazione
riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresà ricerca, ai fini De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine) forme di
collaborazione con enti e associazioni
particolarmente interessati alla cultura delle
attività agro-alimentari attraverso tutte le
forme associative previste dalla vigente legge
sull'ordinamento degli enti locali.
Art. 6
Le tutele e le garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti
dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi
pubblici derivanti dalla presenza di espressioni
popolari riguardanti le attività
agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un
rilevante patrimonio culturale pubblico,
strettamente connesso agli interessi che il
Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai
sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al
Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .
Art. 7
Le attività di coordinamento
1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative
previste dal presente regolamento, attua
mediante i propri organi di governo - Giunta
comunale e Sindaco - forme di coordinamento
rispetto a tutte le organizzazioni culturali che
hanno tra i propri fini la cultura delle
attività agro-alimentari, riferita alle
corrispondenti espressioni locali.
Art. 8
Promozione di domande di registrazione ufficiale
1. Il Comune, per propria iniziativa e su
proposta di organizzazioni di produttori
interessati o degli organismi di cui ai
precedenti articoli, sussistendo le condizioni
previste dalla legge, promuove la presentazione
da parte dei soggetti previsti dalla vigente
normativa comunitaria, al Ministero delle
politiche agricole ed alla Regione della domanda
di registrazione ai fini della protezione della
denominazione di origine protetta o della
indicazione geografica protetta o della
attestazione di specificità dei prodotti
agricoli ed alimentari e delle zone di
produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della
domanda provvedendo per conto ed a nome dei
soggetti interessati alle procedure
amministrative ed alle documentazioni occorrenti
ed a seguire il procedimento durante le fasi
previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento
DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per
agevolare l'iter in favore delle aziende che
producono i prodotti con il riconoscimento
De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da
più di 3 anni.
Art. 9
Riferimento alle normative statali e regionali
1. Le normative di cui al presente regolamento
s'ispirano ai principi di cui alle normative
statali e regionali vigenti, conseguentemente
queste costituiscono un limite, rispetto alle
discipline dalle stesse previste,
all'applicazione del regolamento in tutte le
eventualità di ordine attuativo.
Art. 10
Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore al
momento in cui la deliberazione consiliare di
approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo
all'immediata efficacia delle norme di cui al
presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato,
rispetto alla lettera delle espressioni
normative, nel senso che queste espressioni non
costituiscono un limite, se non riferito alla
legge, alla realizzazione di ulteriori
iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1,
ancorché non espressamente previste. |